IL TRIBUNALE

    Visto l'art. 448 c.p.p.;
    Rilevato che:
        in  ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa,
  il p.m. ha espresso parere contrario;
        deve    valutarsi    se    il   dissenso   predetto,   basato
  sull'intempestivita'   dell'istanza,  sia  o  meno  giustificato  e
  pertanto  se  l'imputato  debba  essere  giudicato  o meno con rito
  ordinario;
        l'art.  461  c.p.p.,  come  modificato  dalla  legge Carotti,
  entrata  in  vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione
  dell'istanza di applicazione pena in questa sede.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
  133/2000).
00C0268